Adusbef, il 3 marzo 2017, aveva presentato esposti denunce alle maggiori procure della Repubblica, ipotizzando l’omissione d’ufficio della Banca d’Italia, che doverosamente informata dalle associazioni dei consumatori presenti nel CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori ed Utenti), invece di esercitare la potestà prevista dall’art. 128 del Testo Unico Bancario, per: ‘inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell’attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti’, (art,1,lettera a), non era intervenuta come di consueto per non disturbare gli interessi delle banche socie, configurando oltre all’omissione in atti d’ufficio, eventuali più gravi reati a danno degli utenti dei servizi bancari.
In particolare – ha scritto Adusbef negli esposti presentati alle maggiori Procure della Repubblica in data 3 marzo 2017 – alla luce dei fatti esposti, nonché ai richiami giurisprudenziali, dottrinali e alla disposizioni di legge indicati, anche nell’art.128 TUB, si chiede all’On.le Procura di accertare:
– se sotto il profilo degli omessi controlli e della mancata vigilanza non si configuri il reato ex art. 328 c.p. (Rifiuto d’atti d’ufficio. Omissione);
– se dal tenore letterale delle missive e dalle palesate minacce non si configurino i reati ex artt. 640 c.p. e seguenti nonché ex art. 646 c.p. (appropriazione indebita);
– se la responsabilità penale eventualmente accertata ed imputabile ad i soggetti sopra richiamati non possa altresì aver configurato, il reato ex art. 170bis D.Lgs. n. 58/98, e altri eventuali illeciti penali come rubricati nel D.Lgs. n. 58/1998.
Facendo un calcolo sul volume medio degli impieghi affidati, dal 1 gennaio 2014 al 30 settembre 2016, la vietata pratica di calcolare interessi sugli interessi a danno delle imprese e di altri soggetti economici che hanno avuto prestiti, fidi, scoperture di conto corrente, si arriva ad una forbice tra 6,7 e 7,8 miliardi di euro, incamerati dal sistema bancario, che non dovevano essere percepiti e che in virtù della legge e delle pronunce dei tribunali nelle inibitorie, devono essere restituiti. Invece di procedere alla restituzione del ‘maltolto’ ad imprese ed altri affidati, il sistema bancario pretende, dal 1 marzo 2017, interessi capitalizzati nel trimestre 30 settembre- 30 dicembre 2016 e gli interessi di mora a partire da mercoledì p.v. 1 marzo 2017, in virtù del ripristino dello stesso anatocismo, evitando accuratamente il diritto alla restituzione o compensazione, di circa 7 miliardi di euro in media, stimati su impieghi affidati e tassi di interessi medi praticati, intimando che a far data dal 1 marzo 2017, l’istituto di credito provvederà ad addebitare gli interessi debitori relativi al trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2016, ed ordinando alla clientela, di provvedere alla copertura pena il blocco operativo del conto corrente”.
Dai calcoli sugli impieghi ricapitalizzati con l’illecito anatocismo, effettuati dagli esperti contabili Adusbef, si evince un indebito lucro, solo per i fidi alle imprese di 2.410 miliardi di euro dal 1 gennaio 2014 al 31 ottobre 2016 (ossia 811,830 mld di euro nel 2014; 808,338 nel 2015; 790,085 mld di euro tra il 1 gennaio ed il 30 settembre 2016), di 34,33 euro ogni 1.000 euro di scoperto, quindi un somma da rimborsare o compensare, approssimata per difetto, tra 6,7 e 7,8 mld di euro.
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