DIFENSORE CIVICO / BASTA CON GLI “ARBITRI” IN LOMBARDIA E CAMPANIA

Difensore civico, sta per riprendere la bagarre sulle nomine in Lombardia e nel Lazio. La Voce ne ha scritto diverse volte, sottolineando le vicende ai confini della realtà delle due regioni.

La decisione presa dalla giunta guidata dal leghista Roberto Maroni è stata sbeffeggiata anche dalle Iene, che in un servizio hanno mostrato la domanda firmata dal candidato vincente, tale Carlo Lio, un signore che nel suo curriculum, alla voce titolo di studio, ha scritto “LICENZIA MEDIA”. Da guinness dei primati.

Ma gli è bastato per aggiudicarsi la nomina, argomentando davanti alle telecamere delle Iene che poi avrebbe provveduto a colmare qualche lacuna mediate i collaboratori, evidentemente da pagare a spese dei contribuenti.

Lio si è già avvitato alla sua poltrona, ma fioccano, ovviamente, i ricorsi. Però ci vorranno mesi, intanto disastro è fatto, alla faccia dei cittadini che dovrebbero vedere nel difensore civico non un’espressione della più becera lottizzazione partitica. E invece…

Carlo Lio. Sopra, Francesco Eriberto d'Ippolito

Carlo Lio. Sopra, Francesco Eriberto d’Ippolito

Non meglio va in Campania, dove si è insediato un altro signor nessuno. Almeno un avvocato, Francesco Eriberto D’Ippolito, come ha dettagliato la Voce, ma in palese conflitto di interessi: perchè ha già avuto rapporti con la Regione, in quanto membro del Corecom, l’organismo che eroga i fondi pubblici alle tivvù regionali, e in quanto beneficiario di alcuni finanziamenti in qualità di responsabile della Fondazione Francesco De Martino. Un conflitto doppio: ma chissenefrega, il candidato è stato votato dal consiglio regionale.

Notano un paio di consiglieri d’opposizione: “se ne sono fregati abbondantemente del merito e soprattutto di comparare, come invece prevede la legge, i curricula. Anzi, hanno fatto di peggio: perchè senza operare un minimo di selezione, hanno ammesso tutti. E poi ha funzionato solo il criterio della lottizzazione, della spartizione tra fazioni e sottofazioni dei partiti”.

Adesso però spunta una sentenza pronunciata nel Lazio.

In una vicenda simile, accaduta nel 2011, di fronte all’istanza ‘cautelare’ di un concorrente danneggiato dalla scelta di un candidato, il Consiglio di Stato ha dato ragione a chi ha effettuato il ricorso, motivando che “la scelta non può risolversi in un arbitrio che prescinda dalla dimostrazione della sussistenza, in concreto, dei requisiti normativamente richiesti per l’incarico in testa ai soggetti designati” (Sezione Quarta del Consiglio di Stato, ordinanza numero 5144 del 23 novembre 2011).

E poi anche il Tar ha deliberato sullo stesso merito, rilevando – con la sentenza numero 2223 del 5 marzo 2012 – che si tratta di “censure di sicura adesione”.

Stiamo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane in Lombardia, in Campania e anche al Consiglio di Stato: che difficilmente potrebbe smentire se stesso, alla presenza di due situazioni di gran lunga più clamorose.


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