RUMMO / PASTA E MINACCE

Restiamo allibiti di fronte alle parole utilizzate dall’azienda Rummo nella loro lettera alla Voce: non solo per la totale arroganza, ma soprattutto per il carattere pesantemente intimidatorio, che arriva a minacciare addirittura deferimenti all’Ordine dei Giornalisti. E ad ipotizzare che il nostro articolo abbia inteso favorire la concorrenza nel settore pastaio e far perdere profitti ai Rummo. Ai confini della realtà.

Rammentiamo ai lettori i fatti. Abbiamo scritto un breve articolo sui glifosati, un tema che la Voce affronta spesso per tutelare la salute dei cittadini rispetto a sostanze ormai ritenute, come il glifosato, cancerogene.

Nell’articolo non è stato fatto alcun esplicito riferimento o commento sull’azienda Rummo. Il cui nome era compreso nella lista redatta dal Salvagente circa le imprese che fanno ricorso – anche se in minima misura – al grano prodotto con glifosato. Come mai nessuna richiesta di rettifica dalle altre sei aziende? Solo a casa Rummo hanno la coda di paglia?

Abbiamo semplicemente riportato i dati che scaturivano da alcuni test fatti effettuare dal “Salvagente” e poi pubblicati dalla rivista.

La tabella era riferita ai dati di 7 aziende esaminate su una ventina. Li abbiamo pubblicati tali e quali.

A casa Rummo hanno deciso di abolire il diritto di cronaca? Dove hanno mai letto i nostri “toni allarmistici”? Dove sta la nostra “parzialità” e “scorrettezza”? Dove sta l’articolo da un lato “generico”, dall’altro “omissivo”, e poi anche “tendenzioso”?

Veniamo addirittura diffidati dal pubblicare in futuro una qualsivoglia notizia sul gruppo Rummo di contenuto “non veritiero” e/o “diffamatorio”.

Ma siamo su “Scherzi a parte”?

Di seguito pubblichiamo integralmente – per un preciso diritto dovere di cronaca che noi rispettiamo – la farneticante missiva.

Ai lettori il giudizio: oltre che sulla qualità della pasta, anche sulla qualità del vertice aziendale e del team legale.

 

Egregi Signori,

scriviamo in nome e per conto di Rummo S.p.A. (nel seguito, più brevemente, anche “Rummo”) avendo riguardo all’articolo dal titolo “Pasta / In 7 marche su 20 è presente il glifosato” pubblicato sul sito “lavocedellevoci.it” (1) in data 27 novembre 2020 (nel seguito, “Articolo”), a firma del dottor Mario Avena (nel seguito, “Autore”).

Il suddetto Articolo riporta – in modo parziale e scorretto – gli esiti di presunti test effettuati dalla rivista “Il Salvagente”, che impropriamente accosta Rummo S.p.A., ed il relativo marchio Rummo®, alla notizia relativa all’aumento dell’importazione dal Canada di grano potenzialmente contaminato da pesticidi, inducendo – per tale via – il lettore a ritenere che Rummo utilizzi grano canadese per la produzione della propria pasta e che, pertanto, questa sia contaminata.

Ebbene, anche nel vostro Articolo si afferma che nella pasta prodotta da Rummo sarebbero stati individuati dei residui di “glifosato”, inducendo così il lettore, tramite peraltro un’esposizione dai toni ingiustificatamente allarmistici, a ritenere che la pasta a marchio Rummo possa in qualche modo essere pericolosa per la salute.

Tali affermazioni sono gravemente diffamatorie e lesive dell’onore e della reputazione commerciale di Rummo per le ragioni che seguono.

***

Orbene, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (2), il diritto di cronaca deve essere sempre esercitato nei limiti della verità e della continenza della notizia. Tali limiti, nel caso di specie, appaiono frontalmente violati.

Quanto alla violazione del requisito della verità delle notizie riportate, non risponde al vero che Rummo utilizza grano di provenienza canadese.

Allo stesso modo, è falso, oltre che diffamatorio, che la pasta Rummo possa essere in qualche modo dannosa per la salute per la presenza di dosi minime della sostanza erbicida asseritamente riscontrata.

Deve anzitutto rimarcarsi, con riguardo ai presunti test effettuati dalla rivista “Il Salvagente”, che quest’ultima non indica: (a) il laboratorio che avrebbe effettuato i test di rilevazione di tali sostanze; (b) i lotti di produzione di tutti i campioni di pasta sui quali i test sarebbero stati effettuati; (c) le modalità tecnico/scientifiche utilizzate. Tali omissioni rendono impossibile per la nostra Cliente verificare la correttezza dei dati riportati, che in ogni caso si contestano fermamente, al pari delle fonti scientifiche citate.

Ciò detto, quand’anche i dati rilevati fossero per assurdo confermati, si deve evidenziare che i quantitativi di “glifosato” individuati sarebbero comunque di gran lunga inferiori alle soglie consentite dalla legge e ritenuti pienamente sicuri per la salute dei consumatori sia dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), che dalla più autorevole letteratura scientifica.

Infatti, la soglia per il “glifosato” prevista dalla legge è di 10 mg/kg, mentre le concentrazioni asseritamente rilevate nella pasta Rummo sono di 0,023 mg/kg, ossia 434 volte inferiori ai limiti di legge (sul punto, si precisa altresì che, a livello europeo, la dose quotidiana massima di “glifosato” che può essere assunta senza conseguenze per la salute umana è fissata dall’EFSA in 0,5 mg per ogni kg di peso corporeo). Si aggiunga che i quantitativi di tale sostanza si riducono ulteriormente tra il 20% e il 30% con la cottura del prodotto, rendendo così la pasta Rummo del tutto sicura al consumo da parte di adulti e bambini.

Tali doverose precisazioni sono del tutto assenti nel vostro articolo, nel quale viene scritto – in maniera del tutto generica, omissiva e tendenziosa – che sarebbero state ritrovate dosi (senza indicare neppure la quantità) di sostanze erbicide nella pasta a marchio Rummo e che tali sostanze, a prescindere dalle quantità ingerite, sarebbero gravemente dannose per la salute delle persone.

***

Quanto alla violazione del requisito della continenza della forma espositiva dell’Articolo, l’Autore si dilunga con toni ingiustificatamente allarmistici (posto che, come già detto, i dati rilevati sarebbero comunque di gran lunga inferiori ai limiti di legge) nel sostenere che la presenza nella pasta di dosi anche minime di “glifosato” sarebbe gravemente dannosa per la salute, paventando effetti addirittura cancerogeni, oltre che riflessi negativi sul sistema endocrino e sulla funzione ovarica.

È evidente che (a) la correlazione tra la presenza di valori infinitesimali di erbicidi nella pasta Rummo e i gravi danni paventati dall’Autore per la saluta umana, (b) l’omessa indicazioni delle doverose precisazioni sopra indicate, nonché (c) il confronto tra i prodotti dei principali marchi italiani, influenzano surrettiziamente il consumatore, inducendolo a non acquistare la pasta a marchio Rummo – ritenendola, del tutto ingiustificatamente, dannosa per la salute – e a preferire marchi di aziende concorrenti.

Non vi è dubbio che le affermazioni – errate, non pertinenti e diffamatorie – contenute nel vostro Articolo stanno cagionando alla nostra Cliente danni gravissimi sia patrimoniali sia sotto il profilo dell’immagine commerciale. Al riguardo, si rimarca che dalla data di pubblicazione dell’Articolo Rummo è letteralmente subissata da richieste di spiegazioni e chiarimenti da parte di clienti e distributori, che hanno già manifestato l’intenzione, i primi, di non acquistare e, i secondi, di non rivendere in futuro pasta a marchio Rummo.

***

Per tutto quanto precede, Rummo S.p.A. contesta e smentisce fermamente, nostro tramite, le circostanze riportate nei suddetti articoli, e pertanto

Vi intimiamo

  • –  di rimuovere immediatamente l’articolo telematico del 27.11.2020, nonché ogni altro articolo, video, immagine, post, messaggio e qualunque altro contenuto digitale riguardante Rummo S.p.A., pubblicati sul sito “lavocedellevoci.it” e su qualunque altro sito internet e/o social network collegato al predetto, che affermino l’utilizzo da parte di Rummo S.p.A. di grano di provenienza canadese e/o la pericolosità dei prodotti a marchio “Rummo” e/o di qualsiasi altro marchio riconducibile a Rummo S.p.A.; 

  • –  di non pubblicare né diffondere, con qualunque mezzo e forma, ulteriori notizie riguardanti Rummo S.p.A., il marchio “Rummo” e/o qualsiasi altro marchio riconducibile a Rummo S.p.A. del tenore sopra indicato e, in generale, di contenuto non veritiero e/o diffamatorio; 
con l’avvertenza che 
in caso contrario, Rummo S.p.A. agirà, senza ulteriori avvisi, in ogni sede competente per tutelare le proprie ragioni, con espressa riserva di agire in ogni caso al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti per effetto dei fatti sopra esposti e di segnalare l’accaduto all’Ordine dei Giornalisti.
  • 
Cordiali saluti, 

  • Francesco Bordiga Avv. Stefano Matteo Testa Avv. Carlotta Lago 


Lascia un commento