Napoli – Colpo di grazia in Tribunale alle vittime del lockdown

L’avvocato Angelo Pisani

Il Tribunale di Napoli, al contrario di quello di Caltanissetta, condanna addirittura alle spese chi osa chiedere giustizia sul diritto al finanziamento garantito dal governo Conte, rigettando alcuni ricorsi d’urgenza (articolo 700) presentati da imprenditori in crisi, a fronte del rifiuto opposto dalle banche di erogare gli aiuti di Stato previsti e disciplinati dal decreto legge n. 23/2020 sull’emergenza Covid 19.

 

E’ noto che per fronteggiare la carenza di liquidità delle imprese, causata dall’imposizione del lockdown, il Governo ha emanato e pubblicizzato lo scorso mese di aprile il decreto con cui, tra l’altro, ha disposto all’articolo 13 gli aiuti di Stato attraverso l’erogazione di finanziamenti “garantiti” alle imprese in crisi da parte di banche ed intermediari finanziari.

In tutte le lingue il presidente Conte ha disposto che tali finanziamenti godano della garanzia statale, derogando a qualsiasi valutazione del merito creditizio, attraverso una procedura automatica e semplificata, adottabile dagli imprenditori in crisi.
Sta di fatto che invece le banche, pur potendo fruire della garanzia statale in caso di inadempimento dell’impresa beneficiaria, in molti casi a loro discrezione hanno declinato le richieste, benché ad esse sia stata comunque accordata la massima garanzia statale atraverso il fondo di garanzia. In sostanza le banche, pur non essendo esplicitamente tenute alla valutazione del merito creditizio, in molti casi hanno negato l’erogazione del credito sulla base di non precisati motivi, nonostante sussistessero i presupposti di legge.

Di particolare gravità sono i riflessi di alcune procedure d’urgenza instaurate da professionisti ed imprenditori napoletani nel tentativo di sopravvivere alla crisi, fiduciosi delle promesse di Conte, tutte drasticamente smentite dal tribunale partenopeo.
Negli ultimi tempi i ricorsi, benché motivati e corredati di tutti gli allegati relativi allo stato di salute dei richiedenti, sono stati severamente rigettati dal Tribunale sulla base dell’assenza dell’obbligo di erogare gli aiuti di stato, nonché sulla base di una dichiarata non solvibilità dello Stato italiano.

 

Il tribunale di Napoli

Gli avvocati sono rimasti senza parole nel leggere le dure motivazioni del tribunale e il capovolgimento della ratio di una norma che, nell’attuale, grave emergenza, doveva essere d’aiuto alle vittime della crisi. E invece addirittura le vittime della crisi si vedono condannate per aver osato chiedere giustizia credendo nelle promesse del Governo.

Ora la parola passerà ai Giudici competenti per il reclamo e agli organi deputati a valutare tutti gli atti di causa cui noi avvocati, il sottoscritto con la collega Antonella Esposito, hanno deciso di ricorrere senza alcun timore. La motivazione del giudice napoletano non è condivisibile in quanto, ai fini della ordinaria valutazione del merito creditizio, il Governo ha inteso e dichiarato a reti unificate  – né potrebbe essere diversamente – derogare per quanto straordinario alla normale prassi bancaria, non prevedendo una valutazione del merito creditizio, disponendo il rilascio della garanzia con la sola autocertificazione del richiedente, sulla base della quale le banche eroganti avrebbero dovuto erogare il credito senza assunzione di rischio.

Eppure molte banche (nel caso di Napoli un noto istituto nazionale), hanno ritenuto di non poter erogare il finanziamento richiesto (€. 25.000) senza motivazione ed a causa di una non meglio precisata mancanza di merito creditizio, nonostante l’assenza di qualsivoglia sofferenza del richiedente.

Adite le vie legali, il giudice istruttore ha ritenuto legittima la condotta della banca, sulla base di due valutazioni: la prima concernente la deroga della valutazione del merito creditizio, a suo dire, disposta solo per il rilascio della garanzia pubblica, non anche per l’erogazione dei finanziamenti; la seconda relativa ad un “rischio di insolvenza statale, ormai non più ipotetico”.

Tale motivazione, posta alla base del rigetto dell’istanza, pone seri interrogativi in merito alla disapplicazione di una norma (art. 13 d.l. 23/2020) voluta e concepita dal legislatore anche nella legge di conversione, finalizzata a concedere aiuti di Stato a costo zero per il rilascio della garanzia, nonché in merito all’avallo al diniego della richiesta di erogazione dei predetti aiuti.

Ma l’aspetto più grave riguarda la presunta insolvibilità dello Stato dichiarata dal giudice, esplicitamente denunciando l’incapacità di garantire il soggetto finanziatore.

Evidentemente il Giudice istruttore, attraverso un mero giudizio prognostico, ha condannato lo Stato italiano al default, di cui non si sono ancora accorti al Ministero dell’Economia.

 

Il premier Giuseppe Conte

La non ammissione degli aiuti di stato richiesti da un’impresa finanziariamente sana, non può non aprire riflessioni in ordine alla contravvenzione della legge che ciascun giudice è chiamato ad applicare, nonché a denunciare la non credibilità dello Stato italiano per i soggetti finanziatori, le banche.

A fronte della disposta ammissibilità automatica della garanzia pubblica, il giudice, capovolgendone la ratio e negando l’emergenza, non solo non applica la legge di conversione del decreto, ma addirittura giustifica il diniego della banca ritenendo la garanzia dello Stato non affidabile, pur essendo lo Stato il datore di lavoro che, con il denaro pubblico, paga regolarmente gli stipendi e le spese del sistema Italia.

Ora la parola ripassa a noi avvocati, al lavoro per predisporre il reclamo al collegio  cui sarà sottoposta la motivazione del diniego della chiesta tutela in via d’urgenza, nonché la richiesta di sollevare, qualora eventualmente abbia ragione il primo giudice, la doverosa eccezione di incostituzionalità della norma in danno di imprenditori innocenti, fidatisi del governo.

La disapplicazione della legge, soprattutto in una fase emergenziale, sarà rimessa non solo al Collegio, ma anche al CSM ed altre autorità competenti per gli eventuali provvedimenti possibili a causa dei gravi danni e dei pregiudizi che una tale affermazione potrà  produrre nei mercati e nella ripresa economica.


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