TASSI BANCARI – E ORA ASPETTIAMO I RISARCIMENTI!

BANCHE: TASSI EURIBOR NEGATIVI, MA I MUTUI INDICIZZATI SONO ANCORA ALTI, PARI A MEDIA 2,83% CON TASSI SOGLIA AL 7,5375% NEL PRIMO TRIMESTRE 1 GENNAIO-31 MARZO 2016

Elio Lannutti

Elio Lannutti

Per determinare il tasso di interesse del mutuo, la banca somma ai tassi di riferimento un’aliquota detta “spread”, che rappresenta il guadagno dell’istituto di credito, che può variare a seconda del tipo di prodotto e di durata del mutuo, con valori molto diversi da una banca all’altra. Il calcolo della rata di un mutuo a tasso variabile è effettuato di rata in rata (di mese in mese per la maggior parte dei contratti) sommando allo spread (la % fissa stabilita dalla banca a inizio del contratto che rappresenta il guadagno lordo degli istituti su un prestito) il tasso di indicizzazione scelto  per la maggior parte dei casi, Euribor a 1 e 3 mesi. L’Euribor ad 1 mese è sceso sottozero da gennaio 2015, ma non Il tasso finale dei mutui ad esso ancorati, la cui media registrata ai sensi della legge anti usura 108/96, rilevati da Bankitalia e Mef, sono attestati nel primo trimestre gennaio/marzo 2015, al 2,83%, con il tasso soglia (oltre il quale un mutuo diventa usurario), pari al 7,5375 per cento.

Le banche quindi -che sono state finanziate finora dalla Bce al tasso dello 0,005% e da oggi saranno pagate dalla Bce per offrire prestiti e mutui – non hanno rispettato alcuna normativa di trasparenza e correttezza delle condizioni pattuite con la clientela, a volte anche applicando clausole di “tasso minimo” (“floor clause”) non pubblicizzate e non incluse nella pertinente documentazione di trasparenza e nella modulistica contrattuale.

E poiché Adusbef e Federconsumatori hanno denunciato tali comportamenti scorretti delle banche, stigmatizzati perfino da Bankitalia che lamenta siano giunte a via Nazionale reclami e denunce (secondo le quali, quando il tasso va sotto zero, lo spread “riparte” invece da zero), con una lettera della Banca d’Italia agli intermediari li invita a verificare i loro sistemi informatici: «Nel caso in cui i parametri di indicizzazione assumano valore negativo, determinino correttamente il tasso di interesse applicabile a ciascun rapporto e all’ammontare degli interessi tempo per tempo il cui valore dovuto «tempo per tempo» è quello che parte dal valore del parametro di indicizzazione (anche negativo) più lo spread, a meno che la soglia minima per il tasso non fosse stata inserita nel contratto e illustrata ai clienti, l’unica soluzione è quella di restituire il maltolto ai contraenti.

Prendendo in parola la lettera di Bankitalia inviata alle banche, chiamate anche a fare una verifica delle «condotte finora seguite nella determinazione degli interessi finora dovuti e provvedere alle conseguenti restituzioni» nel caso non si siano rispettate le regole sul valore negativo dei valori di indicizzazione, Adusbef e Federconsumatori attendono i dovuti risarcimenti. Che devono arrivare in maniera automatica ai mutuatari, senza fare ricorso all’Autorità giudiziaria.


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