CONSULTA / INDENNIZABILI I DANNI DA VACCINO ANTINFLUENZALE

Sul delicato tema dei vaccini riceviamo un contributo dell’avvocato Valentina Scaramuzzo, esperto in materia di danni alla salute, che commenta una recentissima sentenza della Corte Costituzionale sul risarcimento dei danni provocati dalla vaccinazione intinfluenzale

Mentre continuano a destare clamore le pronunce giurisprudenziali che negano qualsiasi correlazione tra vaccino e autismo – per fare un solo esempio l’Ordinanza della Cassazione del 23 ottobre 2017 numero 24959 – è rimasta piuttosto in sordina, nonostante il comunicato stampa diramato da Palazzo della Consulta il 14 dicembre 2017, la pronuncia di illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge 210/92, nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo in favore di chiunque abbia subito una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, a seguito della vaccinazione contro il virus influenzale, sempre che sia provato il nesso di causalità tra vaccino e danno.

Lo ha sancito la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi dalla Corte d’Appello di Milano.

La storia da cui si è partiti è quella di una persona che, affetta da broncopneumopatia cronica ostruttiva e quindi rientrante in una categoria a rischio, ha contratto la sindrome di Parsonage Turner, a causa del vaccino contro l’influenza e ha chiesto di essere risarcita, rectius, indennizzata.

I soggetti più a rischio – cui appunto viene consigliata la vaccinazione – sono gli anziani dai 65 anni in su, i bambini sopra i 6 mesi, le donne nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, le persone ricoverate presso strutture per lungodegenti, i medici e il personale sanitario di assistenza, i familiari di persone ad alto rischio, le persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo (ad esempio la polizia, i vigili del fuoco, ecc.).  Ad oggi, poi, il vaccino antinfluenzale non è gratuito, il che conferma la natura esclusivamente volontaria della terapia.

Si sa bene che come ogni atto medico, anche i vaccini possono provocare effetti indesiderati, a volte anche gravi e permanenti.

Il legislatore nel nostro Paese è intervenuto a disciplinare questa evenienza con la legge 25 febbraio 1992, numero 210, titolata: “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”.

Tale legge nasce tra la fine degli anni ’80 ed i primi anni ’90 da una duplice esigenza:

  1. riparare all’incostituzionalità della legge 51/66, “obbligatorietà della vaccinazione antipoliomelitica”, che non aveva previsto un equo ristoro a coloro i quali da tali vaccinazioni avessero riportato danni;
  2. dare una risposta ai gravissimi inadempimenti del Ministero della Sanità che, trasgredendo ai doveri istituzionali, aveva omesso di rendere obbligatori controlli per la prevenzione della diffusione di malattie infettive, attraverso trasfusioni, somministrazione di plasma derivati ed emoderivati.

Già pochi anni dopo l’entrata in vigore della legge 210/92 la Corte Costituzionale aveva precisato che “se il rilievo costituzionale della salute, come interesse della collettività (articolo 32 della Costituzione) giustifica l’imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori, esso non postula il sacrificio della salute individuale a quella collettiva. Cosicché, ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla salute di chi a essi è stato sottoposto, il dovere di solidarietà previsto dall’articolo 2 della Costituzione impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una equa indennità, fermo restando, ove se ne realizzino i presupposti, il diritto al risarcimento del danno” (Corte Costituzionale, sentenza numero 27 del 1998).

L’indennizzo era inizialmente escluso nei confronti delle persone danneggiate da quei vaccini non obbligatori, ma raccomandati dalle autorità sanitarie, anche in occasione delle cosiddete “campagne di prevenzione”.

Con la sentenza numero 107 del 2012  la Corte Costituzionale ha tuttavia esteso il beneficio anche nei loro confronti, dichiarando costituzionalmente illegittima l’esclusione dell’indennizzo in caso di complicanze permanenti scaturenti da vaccini “raccomandati” ma non obbligatori, a fronte dell’indennizzabilità dei danni derivanti da vaccini obbligatori, sancendo quindi l’applicabilità anche alle complicanze derivanti da vaccini non obbligatori, come morbillo, parodite, rosolia (MPR).

Con la recentissima pronuncia del 14/12/2017 n°268/2017, poi, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la presenza di diffuse e reiterate campagne di sensibilizzazione a favore della pratica delle vaccinazioni sia idonea a sviluppare nei cittadini un certo grado di “affidamento” nei confronti di quanto raccomandato dalle pubbliche autorità, e crei di conseguenza un obbligo per lo Stato di risarcire i danni causati dai vaccini stessi.

Questo perché la sottoposizione, seppur volontaria, al vaccino da parte del singolo cittadino, corrisponde alla tutela della salute, ossia di un interesse non solo personale, ma dell’intera collettività.
Per questo motivo la Corte ritiene che “non vi è ragione di differenziare il caso in cui «il trattamento sanitario sia imposto per legge», da quello «in cui esso sia, in base a una legge, promosso dalla pubblica autorità, in vista della sua diffusione capillare nella società”.

Una tale distinzione, che negasse il diritto all’indennizzo in questo secondo caso, “riserverebbe infatti a coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale, un trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di quanti hanno agito in forza di minaccia di sanzione.”

Di conseguenza, la Corte ha ritenuto ragionevole che, al verificarsi di complicanze di tipo permanente subite a causa di vaccinazioni raccomandate dalla pubblica autorità, debba essere lo Stato ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale, e non invece il singolo danneggiato il quale, per solidarietà verso i propri concittadini e nell’interesse del beneficio collettivo, abbia scelto di sottoporsi ad un vaccino facoltativo.

In altre parole: il danno irreversibile da vaccinazioni va risarcito, anche se la vaccinazione non è obbligatoria, ma ‘solo’ raccomandata dalle autorità sanitarie pubbliche – come nel caso del vaccino antinfluenzale – purché sia chiara la diretta correlazione.

Valentina Scaramuzzo

 

LA SENTENZA

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