Dopo che Banca Intesa ha fissato le sue condizioni capestro a governo e ministro camerieri, per privatizzare i profitti pubblicizzando le perdite, la gestione fraudolenta del risparmio, la vigilanza ‘a la carte’ di Bankitalia, specie sul suo spiccia faccende di riferimento Giovanni Zonin ex patron BpVi ed Andrea Monorchio (ancora a piede libero) , per regalare le ex popolari venete ad Intesa ed il Mef impegnato ad assecondare i desiderata di Giovanni Bazoli e Giuseppe Guzzetti, banchieri corresponsabili con Bankitalia di crac e dissesti bancari addossati a milioni di incolpevoli risparmiatori, il Tesoro vuole replicare azzaradati schemi fallimentari per separare le attività “malate” da far confluire verso una maxi bad bank, che tra Npl, inadempienze e crediti in bonis, avrebbe 20 mld di euro, estendendo ad un Decreto Legge, l’ utilizzo dei 20 miliardi del «salva-risparmio», con la liquidazione e la nomina dei commissari, i soliti fiduciari di Bankitalia.
“Ma – come scrive oggi Giorgio Meletti sul Fatto– la ciambella di Padoan non ha il buco, assomiglia più che altro a una frittata. Messina nel suo comunicato ultimativo e arrogante, ordina al governo di fare un decreto legge se vuole che Intesa si porti via la residua polpa delle due venete. Infatti né il Testo unico bancario recentemente ritoccato, né la direttiva europea Brrd, né il codice civile prevedono il mega pasticcio pensato da Padoan e Messina. Adesso i tecnici cercano un rimedio, ma non sarà facile. Se, come scrive l’ autorevole Sole 24 Ore, la strada scelta è quella della liquidazione coatta amministrativa, forma giuridica per le banche della nota e volgare messa in liquidazione, com’ è possibile gestire gli attivi e i passivi dando a Intesa le parti sane senza commettere il reato di bancarotta? I sottili giuristi che spalleggiano Padoan troveranno sicuramente una soluzione. Stanno lavorando, come sempre”.
Adusbef – che pubblica l’arrogante comunicato di Banca Intesa e le sue condizioni capestro, vessatorie, inaccettabili per un governo di uno Stato di diritto- rilevatore di trattative carbonare tra il ministro Padoan e Messina (ad di Intesa), che consentirebbero a Banca Intesa di andare a prendersi l’argenteria di Popolare Vicenza e Veneto Banca (si potrebbe leggere tra le righe anche patrimonio immobiliare e depositi) con l’assicurazione governativa di poterlo fare, esigendo l’incondizionato placet, per tabulas, secondo il quale, “L’operazione è subordinata all’incondizionato placet di ogni Autorità competente anche con riferimento alla relativa cornice legislativa e regolamentare…“; sconsiglia di perfezionare l’ennesimo azzardo sulla pelle di risparmiatori ed azionisti depredati, alla luce della giurisprudenza più recente di Cassazione.
La Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29885, depositata il 16 giugno 2017, chiarisce che la conservazione nei conti di un credito inesigibile rappresenta un episodio di falso in bilancio. Di portata tale da aggravare il dissesto e condurre alla responsabilità per bancarotta. La pronuncia conferma così la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta impropria da falso in bilancio, bancarotta semplice inflitta ad un imprenditore per aver aggravato il dissesto dell’azienda non richiedendo il fallimento. Nel respingere il ricorso i giudici hanno rilevato che la conservazione nel bilancio di un credito inesigibile dal 2007, senza operare la svalutazione obbligatoria, aveva permesso all’impresa di proseguire l’attività senza prendere atto che il patrimonio era diventato negativo e che quindi era necessario provvedere alla ricapitalizzazione.
La mancata svalutazione in bilancio di un credito inesigibile in caso di successivo fallimento dell’impresa comporta – secondo i giudici di Cassazione – l’imputazione di bancarotta fraudolenta impropria in capo all’amministratore per due ragioni. A livello qualitativo, sotto due profili che entrambi rivelano l’elemento soggettivo del reato commesso dall’amministratore: l’apposizione di una voce falsa nel bilancio per occultare il dissesto che indica la consapevolezza dell’inesigibilità del credito, l’artificioso proseguimento dell’attività d’impresa che amplifica il dissesto aziendale. A livello quantitativo, i principi contabili rilevano ai fini penali in quanto rappresentano criteri tecnici che agevolano la lettura del bilancio. Così la sentenza n. 29885-2017 della Cassazione, quinta sezione penale, (Pres. Zaza, Rel. Scarlini)
Di portata tale da aggravare il dissesto e condurre alla responsabilità per bancarotta, la pronuncia che conferma la condanna nei confronti di un imprenditore per bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta impropria da falso in bilancio, bancarotta semplice, per avere aggravato il dissesto dell’azienda non richiedendo il fallimento. In merito alla rilevanza da attribuire ai principi contabili, la sentenza n.29885/17 sottolinea come questi non sono affatto irrilevanti come invece sostenuto dalla difesa, ma rappresentano invece dei criteri tecnici generalmente accettati che permettono una corretta lettura delle diverse voci di bilancio. È possibile non tenerne conto, puntualizza la Corte, tuttavia va data adeguata informazione giustificazione dello scostamento. In questo senso si sono pronunciate le Sezioni unite penali con la sentenza n. 22474 del 2016, con la quale è stata illustra la rilevanza penale del cosiddetto falso valutativo, oggetto, dopo la riforma, di pronunce dissonanti da parte della stessa Corte di cassazione. La conclusione, allora, è che la condotta trova una corretta qualificazione nella disciplina dell’articolo 223, comma secondo n. 1, della Legge fallimentare, disposizione che punisce chiunque provoca o contribuisce a provocare il dissesto della società. Dissesto da intendere come squilibrio economico che conduce la società al fallimento e responsabilità che può coinvolgere anche chi contribuisce a causarne anche solo una parte, visto che il dissesto non costituisce un dato granitico e può essere reso più grave.
Adusbef- che continuerà a denunciare le illegalità ed i veri e propri crimini bancari perpetrati a danno di migliaia di risparmiatori – col concorso diretto o indiretto di Bankitalia- rammenta a questi magliari del diritto, ed ai governi maggiordomi degli esclusivi interessi dei banchieri, che dopo aver consentito la spoliazione totale dei risparmi di una vita a 207.000 azionisti- spesso forzati – di BpVi e Veneto Banca – che il limite è stato superato, anche desumendo dal comunicato di Banca Intesa (col silenzio assenso di Consob) una sorta di annuncio di liquidazione coatta amministrativa, che potrebbe già di se stesso, configurare anche una indotta bancarotta.
Roma,23.6.2017
Il Comunicato stampa di Banca Intesa
Torino, Milano, 21 giugno 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo riunitosi oggi ha deliberato con voto unanime la disponibilità all’acquisto di certe attività e passività e certi rapporti giuridici facenti capo a Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, purché a condizioni e termini che garantiscano, anche sul piano normativo e regolamentare, la totale neutralità dell’operazione rispetto al Common Equity Tier 1 ratio e alla dividend policy del Gruppo Intesa Sanpaolo. La disponibilità di Intesa Sanpaolo all’operazione esclude pertanto aumenti di capitale.
La disponibilità di Intesa Sanpaolo riguarda l’acquisizione di un perimetro segregato che esclude i crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili e esposizioni scadute), i crediti in bonis ad alto rischio e le obbligazioni subordinate emesse, nonché partecipazioni e altri rapporti giuridici considerati non funzionali all’acquisizione.
In particolare, Intesa Sanpaolo considera necessaria per la conclusione e l’efficacia dell’operazione una cornice legislativa, approvata e definitiva, che, fra l’altro, assicuri le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi della totale neutralità dell’operazione rispetto al Common Equity Tier 1 ratio e alla dividend policy del Gruppo, la copertura degli oneri di integrazione e razionalizzazione connessi all’acquisizione e la sterilizzazione di rischi, obblighi e impegni comunque avanzati nei confronti di Intesa Sanpaolo per fatti antecedenti la cessione o relativi a cespiti e rapporti non compresi nelle attività e passività trasferite.
L’operazione è subordinata all’incondizionato placet di ogni Autorità competente anche con riferimento alla relativa cornice legislativa e regolamentare.
Il trasferimento delle attività e passività, ove perfezionato, avverrà a fronte di un corrispettivo simbolico.
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