CARCERE PER I GIORNALISTI – UNA SPADA DI DAMOCLE CUI NESSUNO VUOL RINUNCIARE

L'avvocato Andrea Di Pietro

L’avvocato Andrea Di Pietro

Periodicamente la temperatura che misura il livello dello scontro tra politica e informazione sale vertiginosamente. Accade ogni volta che si tenta di far passare leggi bavaglio, ogni volta che si cerca di introdurre la riforma delle intercettazioni nel pacchetto sulla diffamazione, ancora oggi all’esame del Parlamento. E ora è la volta della norma che tutti i commentatori hanno definito  (come dar loro torto!) salva casta, in quanto tende a dissuadere gli operatori dell’informazione che si accingono a scrivere un articolo di cronaca o di critica su un soggetto che sia, alternativamente, componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, qualora gli atti intimidatori di natura ritorsiva siamo connessi all’adempimento del loro mandato, delle loro funzioni o del loro servizio.

Va immediatamente precisato che questa aggravante, che dovrebbe prendere la posizione codicistica dell’articolo 339 bis c.p., si inserisce nel più ampio contesto dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione. Ossigeno ha subito fatto rilevare che l’aggravante specifica per la diffamazione in danno dei soggetti sopra richiamati già esiste. Infatti, il quarto comma dell’articolo 595 c.p. prevede un aumento di pena, sebbene non esplicitato nella misura, per la diffamazione ai danni di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario. E allora quale è il senso di questa norma? Nessuno, se non quello di quantificare un aumento di pena  già previsto, ma aggravandolo.

Sembra si stia tentando di rimettere mano alla norma, limitando l’aumento di pena ai casi nei quali si riesca a dimostrare al Giudice che il giornalista abbia agito a scopo ritorsivo. Effettivamente questo tipo di modifica restituirebbe un senso all’aggravante di cui all’articolo 339 bis c.p., posto che l’animus del diffamatore qui sarebbe connotato da un quid pluris rappresentato dalla volontà di porre in essere una ritorsione ai danni dei soggetti tutelati dalla norma.

Indipendentemente dalle considerazioni giuridiche o politiche sulla qualità della norma in esame, ciò che deve essere evidenziato, invece, è il senso di smarrimento per l’ incoerenza legislativa che caratterizza questo tipo di interventi. Da anni il Parlamento tergiversa per approvare l’abolizione del carcere per la diffamazione. Ora introduce una norma che aumenta significativamente la pena detentiva. Si fa veramente fatica a capire in quale direzione stiamo andando. In Italia, il carcere per i giornalisti è ancora una realtà e Ossigeno a breve pubblicherà in esclusiva nuovi dati inediti provenienti dall’amministrazione della Giustizia, che permetteranno di parlare in modo più oggettivo di questo e di altri aspetti processuali, e in particolare di quantificare le pene detentive ancora oggi comminate dai Giudici italiani. Conosceremo dati allarmanti.

La verità è che gli schieramenti presenti in Parlamento considerano la reclusione uno strumento per controllare l’informazione, ogni tanto tentano di inasprire le pene, affossano la riforma di ispirazione europea sulla diffamazione. La sensazione che si ha è che, paradossalmente, dovremmo ritenerci soddisfatti se le cose restassero così come sono, perché il cambiamento di cui si parla da tempo in tema di diffamazione rischia soltanto di peggiorare le cose.

Dal sito di Ossigeno per l’Informazione – qui l’articolo originale sul sito di Ossigeno

 

Pubblichiamo l’articolo dell’avvocato Antonio Di Pietro, dello Sportello legale di Ossigeno per l’informazione, nel giorno in cui arriva la notizia che il direttore del quotidiano “Roma”, Pasquale Clemente, è stato condannato in primo grado a due anni di carcere per diffamazione a mezzo stampa dal tribunale di Nola. La sentenza riguarda un articolo pubblicato da Clemente quando era direttore della Gazzetta di Caserta e querelato dall’allora senatore e magistrato Pasquale Giuliano. Contro la condanna si è espresso con toni durissimi il Sindacato Unitario Giornalisti Campania (r.p.).


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