QUE VIVA IL GIORNALISMO D'INCHIESTA!
di Andrea Cinquegrani [ 09/07/2010]


NEL GIORNO DEL SILENZIO STAMPA, DALLA CASSAZIONE ARRIVA UNA SENTENZA STORICA IN DIFESA DEL GIORNALISMO D'INCHIESTA
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Bavaglio all'informazione? Leggi berlusconiane ad hoc per ammazzare la liberta' di stampa, o meglio quel poco che ormai resta in vita, ogni giorno ferito a morte da citazioni milionarie? Il facile scudo della privacy per far piazza pulita di giornalisti e, soprattutto, notizie scomode? Ecco che dalla Cassazione - depositata il 9 luglio - arriva una sentenza che con ogni probabilita' fara' storia. E, soprattutto, fa chiarezza - ora - in una materia tanto incandescente.
La terza sezione civile della Suprema Corte - presidente Mario Rosario Morelli, consigliere relatore ed estensore della sentenza Bruno Spagna Musso - parla esplicitamente di «giornalismo d'inchiesta espressione piu' alta e nobile dell'attivita' d'informazione», «attivita' prevalente rispetto ai diritti personali della reputazione e della riservatezza»; e poi, della fondamentale importanza del «formarsi dell'opinione pubblica senza limitazioni e restrizioni di alcun genere».
L'occasione e' fornita della sentenza definitiva per una querelle giudiziaria iniziata una dozzina d'anni fa, nel 1998, quando il quotidiano “il Tempo” pubblico' un'inchiesta su alcuni laboratori di analisi romani. Cinque puntate al calor bianco (dal 19 al 23 settembre) densi di dati e notizie, nonche' uno scoop: a volte la pipi' puo' essere scambiata per te' (o viceversa, fate voi). Un cronista, infatti, porto' ad analizzare un campione di “urina” (in realta' un banale te') all'accorsato “Laboratorio Analisi Cliniche Tiburtino”. Un clamoroso caso di malasanita', incuria, incompetenza e chi piu' ne ha piu' ne metta. Invece di chieder scusa, il Laboratorio Tiburtino parte al contrattacco e si sente offeso nell'onore. E addirittura vince il primo round giudiziario: il quotidiano, infatti, viene condannato a pagare 51 mila euro di danni. E chissenefrega se la notizia era vera e gli “analizzati” trattati come bestie.
Per fortuna, la sentenza e' revocata in Appello, dove viene smontata la tesi difensiva (a patrocinare il Tiburtino uno degli studi capitolini piu' a la page, Zeno Zencovich, gia' in prima fila nella strenua difesa di Sua Sanita' Francesco De Lorenzo ai tempi di Sanitopoli anni '90).
Adesso il giudizio finale della Corte suprema. E, soprattutto, le corpose motivazioni. Ecco alcuni stralci, che ci sembrano di particolare peso e significato in un momento come questo.
A proposito del giornalismo d'inchiesta. «Espressione piu' alta e nobile dell'attivita' d'informazione», «volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenze di tematiche meritevoli, per il rilievo pubblico delle stesse». «Con il giornalismo d'inchiesta - viene precisato nella sentenza - l'acquisizione delle notizie avviene ‘autonomamente', ‘direttamente' e ‘attivamente' da parte del professionista e non mediata da ‘fonti' esterne mediante la ricezione ‘passiva' di informazioni».
Quali i presupposti e baluardi? L'articolo 21 della Costituzione, prima di tutto. Poi la sentenza della Corte di Strasburgo del 27 marzo 1996 che «ha riconosciuto il diritto di liberamente ricercare le notizie e l'esigenza di protezione delle fonti giornalistiche». Quindi l'articolo 2 della legge professionale dell'Ordine dei giornalisti (dedicato alla deontologia e riconosciuto dalla stessa Corte di Strasburgo) e la Carta dei doveri del giornalista del 1993. «In tale contesto - commenta la sentenza della Cassazione - al giornalismo d'inchiesta, quale species, deve essere riconosciuta ampia tutela ordinamentale», perche' «viene meno l'esigenza di valutare l'attendibilita' e la veridicita' della provenienza della notizia, dovendosi ispirare, il giornalista, nell'attingere direttamente la notizia, principalmente ai criteri etici e deontologici della sua attivita' professionale».
Non basta. «Viene in evidenza - scrive il relatore Bruno Spagna Musso - un complessivo quadro disciplinare che rende l'attivita' d'informazione chiaramente prevalente rispetto ai diritti personali della reputazione e della riservatezza, nel senso che questi ultimi, solo ove sussistano determinati presupposti, ne configurano un limite». «Lo stesso legislatore ordinario - viene sottolineato - ha riconosciuto reputazione e ‘privacy' nell'alveo delle ‘eccezioni' rispetto al generale principio della tutela dell'informazione».
Alla faccia della privacy dei malfattori da salvaguardare. Vero, Cavaliere?

nella foto, il magistrato di Cassazione Bruno Spagna Musso

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