QUERELE TEMERARIE – SOSTENIAMO IL DISEGNO DI LEGGE DI LUCREZIA RICCHIUTI – NE VA DELLA DEMOCRAZIA

Presentato il disegno di legge sulle querele temerarie dalla senatrice Lucrezia Ricchiuti (Pd). Querele temerarie utilizzate in maniera spregiudicata e pretestuosa dai “potenti” per tappare la bocca ai cronisti scomodi. DIBATTITO IL 30 GENNAIO A MONZA PRESSO LA SEDE DE ‘IL CITTADINO’, VIA LONGHI 3, SALA TALAMONI, ALLE ORE 17. Con la senatrice Ricchiuti interverrà anche Franco Abruzzo presidente emerito dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. La proposta di legge è volta a recepire il principio per cui un’azione giudiziaria palesemente in contrasto con il diritto vivente, vale a dire con i principi di diritto consolidati nelle giurisdizioni superiori, è inammissibile e – nel nostro caso – illecita. Così la proposta di legge ha una specifica mira preventiva e deterrente contro chi vuole ostacolare l’esercizio serio e rigoroso del diritto di cronaca.

Il 30 gennaio a Monza presso la sede de Il Cittadino,  via Longhi 3,  sala Talamoni, alle ore 17, la senatrice Lucrezia Ricchiuti (Pd) illustrerà il suo disegno di legge  sulle querele temeraria utilizzate in maniera spregiudicata e pretestuosa dai “potenti” (sotto inchiesta giudiziaria) per tappare la  bocca ai cronisti con la minaccia  di ingenti richieste economiche. La senatrice Ricchiuti, che è anche vicensindaco del Comune di Desio, fa parte della Commissione  Finanze e Tesoro nonché della ‘Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere’. Nel dibattito interverrà anche Franco Abruzzo presidente emerito dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia (di cui è tuttora consigliere).

La proposta di legge – come si legge nella relazione al ddl –  ha un’evidente e duplice finalità: da un lato, ha uno scopo deflattivo del carico giudiziario, perché prevede l’inammissibilità dell’azione o l’improcedibilità del procedimento penale; dall’altro, ha una specifica mira preventiva e deterrente contro chi vuole ostacolare l’esercizio serio e rigoroso del diritto di cronaca (che – non lo si dimentichi – si riconnette direttamente all’articolo 21 della Costituzione e all’articolo 10 della Convenzione europea per i diritti dell’Uomo). La proposta di legge è volta a recepire in sostanza il principio per cui un’azione giudiziaria palesemente in contrasto con il diritto vigente, vale a dire con i principi di diritto consolidati nelle giurisdizioni superiori, è inammissibile e – nel nostro caso – illecita.

Pubblichiamo la relazione della senatrice Ricchiuti al ddl  e il testo del ddl che aggiunge un articolo (13/bis) alla legge 47/1948 sulla stampa.

 

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Senatrice Lucrezia Ricchiuti (Pd) – Disposizioni in materia di iniziative giudiziarie temerarie nei confronti di giornalisti

Onorevoli senatori! Il tema delle c.d. querele temerarie è annoso. A fronte del diritto di cronaca e del correlativo diritto a essere informati (entrambi essenziali per una società democratica e riconosciuti dalla nostra consolidata giurisprudenza) sta una ritrosia e un’ostilità delle persone cui la cronaca si riferisce, le quali spesso reagiscono con azioni giudiziarie tanto pretestuose quanto minacciose.

Il caso di Milena Gabanelli è paradigmatico di come la seria attività giornalistica d’inchiesta sia contrastata dai poteri privati (ma anche pubblici) con azioni giudiziarie penali (querele) e civili (richieste risarcitorie) assolutamente sproporzionate ed esplicitamente intimidatorie.

I “potenti” si fanno difendere da stuoli di avvocati, frequentemente preparati e arcigni, che operano con il solo scopo di far apparire fondate pretese risarcitorie che sono del tutto sfornite di copertura giuridica.

La relazione della Commissione d’inchiesta sulle mafie sulle intimidazioni ai giornalisti (il DOC. XXIII, n. 6) di questa legislatura, relatore il deputato Claudio Fava, ha del resto chiarito come delle querele e delle azioni civili temerarie si servono anche le organizzazioni criminali per minacciare “legalmente” i cronisti che tengono la schiena dritta e indagano con serietà e scrupolo negli affari e nei tragici intrighi delle mafie italiane.

A tutto ciò si aggiunga che molto di frequente i giornalisti d’inchiesta sono giovani senza contratto a tempo indeterminato, che vengono pagati a pezzo e che vivono da anni nel precariato e nell’incertezza. Spaventare queste persone – con la prospettiva di risarcimenti cospicui oltre che di parcelle sostanziose per gli avvocati – è purtroppo assai agevole. Meno frequenti ma ugualmente non pochi i luminosi casi di quanti hanno resistito: tra i vari, Lirio Abbate, Giovanni Tizian fino ad Agostino Pantano ed Ester Càstano.

La proposta di legge a.S. 1119 (a.C. 925) – che pure interviene sulle sanzioni a carico dei giornalisti per il caso della diffamazione – non risolve il problema (e – a ogni buon conto – non è stato ancora approvato).

La presente proposta di legge è volta a recepire in questo campo il principio per cui un’azione giudiziaria palesemente in contrasto con il diritto vivente, vale a dire con i principi di diritto consolidati nelle giurisdizioni superiori, è inammissibile e – nel nostro caso – illecita.

Si ricorda al riguardo che l’articolo 360-bis del codice di procedura civile così recita: il ricorso per cassazione è inammissibile “quando il provvedimento impugnato ha deciso questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa”.

Nel giudizio di legittimità costituzionale, inoltre, è conosciuta la figura della manifesta infondatezza quale ragione di rigetto della questione con ordinanza (e non con sentenza). Di qui la proposta d’inserire nella legge n. 47 del 1948 il principio per cui l’azione giudiziaria palesemente infondata e difforme dal diritto vivente è inammissibile e fonte di responsabilità civile.

Questa sistemazione non è in contraddizione con l’articolo 96 del codice di procedura civile. Quest’ultimo prevede la c.d. responsabilità processuale aggravata, per cui – oltre alle spese di lite – la parte che soccombe nel giudizio per averlo promosso o per avervi resistito con dolo o colpa grave deve pagare un risarcimento.

Sebbene oggetto di richieste frequenti di applicazioni – specie dopo la legge n. 69 del 2009 – da parte dei difensori delle parti, l’articolo 96 c.p.c. ha una ridottissima applicazione. A parte il fatto che non si applica in sede penale, in sede civile risulta trovare un ingresso nullo in materia di diffamazione.

Viceversa, la presente proposta di legge è immaginata anche al processo penale e ha un’evidente e duplice finalità: da un lato, ha uno scopo deflattivo del carico giudiziario, perché prevede l’inammissibilità dell’azione o l’improcedibilità del procedimento penale; dall’altro, ha una specifica mira preventiva e deterrente contro chi vuole ostacolare l’esercizio serio e rigoroso del diritto di cronaca (che – non lo si dimentichi – si riconnette direttamente all’art. 21 della Costituzione). Si tratta, come si diceva poc’anzi, di un meccanismo latamente ispirato al c.d. filtro in cassazione introdotto nel 2009 ma che recepisce anche alcuni caratteri dei c.d. danni punitivi francesi o anglosassoni.

 

Art. 1. Nella legge 8 febbraio 1948, n. 47, dopo l’articolo 13, è aggiunto il seguente:

“Art. 13-bis

1.       La querela per il reato di cui all’articolo 595 del codice penale, pur se aggravato, è improcedibile se manifestamente infondata, per avere a oggetto fatti veri e di pubblico interesse.

2.       La domanda di risarcimento del danno per fatto illecito da condotta diffamatoria è inammissibile se manifestamente infondata, per avere a oggetto fatti veri e di pubblico interesse.

3.       Nei casi in cui il giudice dichiari l’improcedibilità della querela o l’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, ai sensi dei commi 1 e 2, condanna il querelante o l’attore a versare al querelato o al convenuto, a titolo di ristoro del danno subìto e di rimborso delle spese sostenute, una somma non inferiore a euro 5000 e non superiore a euro 50 mila. Il querelante è altresì punito con l’ammenda di euro da 100 a 1000 da versare alla cassa delle ammende”.  

Nella foto la senatrice del PD Lucrezia Ricchiuti

articolo originale di Franco Abruzzo. leggi sul Blog di Franco Abruzzo

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