TRIBUNALE DI PADOVA / L’EFFICACIA DEI VACCINI E’ PARI A ZERO 

Storica sentenza pronunciata dal tribunale di Padova pochi giorni fa, il 28 aprile, in tema di ‘efficacia’ dei vaccini e di obbligo per i cittadini, ed in particolare per gli operatori sanitari, a sottoporvisi.

Il caso nasce dal ricorso presentato da un’operatrice dell’azienda sanitaria numero 6, ‘Euganea’, che era stata sospesa dal lavoro per essersi rifiutata di ricevere il vaccino, come invece previsto obbligatoriamente dai nostri diktat governativi.

In nove pagine di sentenza il giudice della ‘Sezione Lavoro’ del tribunale di Padova, Roberto Beghini, demolisce tutto il castello di corbellerie costruito, in due anni di pandemia, dalle nostre autorità (sic) scientifiche e politiche. Con pacate e ben documentate motivazioni, infatti, fa letteralmente a pezzi tutto l’armamentario costruito ad hoc, per creare panico e terrorizzare i cittadini, non solo dal governo guidato da Mario Draghi, spalleggiato dal ministro della Salute (ri-sic) Roberto Speranza; ma anche dal letale ‘Comitato Tecnico Scientifico’ che per mesi e mesi ha rincoglionito di cavolate gli italiani, nonché le altre ‘prestigiose’ (terzo sic della serie) autorità come l’Istituto Superiore di Sanità e l’AIFA senza contare lo stuolo di ‘virologi’ taroccati che hanno infestato per due anni (2) i salotti tivvù, allestiti ad hoc per propalare fake newsal popolo bue.

Ecco, di seguito, alcuni passaggi salienti della sentenza padovana, ricordandovi che potete leggerla, in versione integrale, cliccando sul link in basso.

Scrive Beghini a pagina 2: “A ben osservare, l’obbligo vaccinale imposto ai lavoratori in questione (delle aziende sanitarie, ndr) non appare idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge, quello di preservare la salute degli ospiti: e qui risiede l’irragionevolezza della norma ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione. Può infatti considerarsi notorio il fatto che la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale, può comunque contrarre il virus e può quindi contagiare gli altri”.

Prosegue a pagina 3: “E’ quindi assodato il mero fatto che un lavoratore che si sia sottoposto al vaccino, non garantisce che egli non contragga il virus e che quindi, recandosi al lavoro, non infetti le persone con cui ivi viene a contatto, nella specie gli ospiti della struttura sanitaria. Di qui, come detto, il dubbio sulla ragionevolezza dell’imposizione dell’obbligo vaccinale in questione: imposizione non idonea ‘al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione di prestazioni di cura e assistenza’. Sempre come dimostra la comune esperienza, il metodo attualmente più sicuro per impedire che un lavoratore contagi le altre persone presenti sul luogo di lavoro, è invece quello di avere la ragionevole certezza che egli non sia infetto: ragionevole certezza che, come visto, non può essere data dalla vaccinazione, bensì dalla  sottoposizione periodica del lavoratore al ‘tampone’, che garantisce, sia pure temporaneamente, che egli, nei successivi 2-3 giorni in cui si reca al lavoro, non abbia contratto il virus”.

Più chiari di così!

Per chi sia affetto da sordità acuta o ‘duro di comprendonio’ – come si suol dire – il giudice non si scompone e spiega ancora: “La persona vaccinata, che non si sia sottoposta al tampone, può essere ugualmente infetta, e può quindi ugualmente infettare gli altri: la garanzia che la persona vaccinata non sia infetta è pari a zero. Invece la persona che, pur non vaccinata, si sia sottoposta al tampone, può ragionevolmente considerarsi non infetta per un limitato periodo di tempo”.

Repetita iuvant (a pagina 4): “Il vaccino, come attestano i fatti, non impedisce la diffusione del virus nell’ambiente di lavoro ove sono ospitate persone fragili, mentre il contrario deve ragionevolmente ritenersi per il tampone”.

Non è finita qui, e siamo a pagina 7: “Alla luce di tutte tali considerazioni, non può essere condivisa l’affermazione di taluna giurisprudenza secondo cui ‘l’utilità della vaccinazione si apprezza non solo in termini di minore rischio di diffusione della pandemia, ma anche in termini di minore gravità della malattia e specialmente di minore rischio di ospedalizzazione; con conseguente maggiore tutela del personale sanitario, che non può sottrarsi al contatto con la persona malata, e minore aggravio dei ricoveri ospedalieri, in un contesto di risorse limitate’. Il vaccino, ripetesi, non impedisce il contagio e non tutela quindi la collettività (nella specie, persone fragili), ma solo la persona che accetta di sottoporsi”.

Capito, una volta per tutte?

 

QUI LA SENTENZA

Sentenza-Tribunale-di-Padova

 

 

nella foto in apertura il Tribunale di Padova

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