CSM e intercettazioni / Cambiare tutto per non cambiare niente

Pubblichiamo integralmente l’articolo  di Gian Domenico Caiazza, opinionista di radio radicale, sulle “nuove” linee guida del Csm in fatto di intercettazioni telefoniche e relativa divulgazione. L’articolo è tratto dalla  interessante pagina Facebook dal titolo Il Rovescio del diritto, che consigliamo ai nostri lettori.

 

INTERCETTAZIONI: LA TRAPPOLA DELLE “LINEE GUIDA” DEL CSM

Il Consiglio Superiore della magistratura ha reso note, con grande risalto mediatico, le linee guida elaborate dalla settima Commissione in tema di intercettazioni telefoniche.

In realtà, il Consiglio ha monitorato e sostanzialmente ricondotto ad unità le circolari diramate, in tema, da varie Procure italiane, a partire dalla Procura di Roma, poi seguita da Torino, Napoli, Firenze, e via via molte altre.

Dunque, la partita si gioca – come dire- in casa delle Procure, e questo sforzo sistematico non si traduce in altro che in un pieno ed incondizionato sostegno istituzionale a quelle linee di autoregolamentazione degli Uffici inquirenti le quali, insieme ad alcuni accorgimenti certamente positivi, hanno piuttosto l’inequivocabile significato di dire: nessun’altro si azzardi a mettere le mani su questa materia.

L’acuminata intelligenza politica di un magistrato del calibro di Giuseppe Pignatone, antesignano dell’iniziativa, ha dunque centrato l’obiettivo. La crescente insofferenza della politica e di componenti autorevoli della pubblica opinione per l’uso spesso improprio ed ipertrofico dello strumento intercettativo, con particolare riguardo alle devastanti violazioni della vita privata che esso comporta, esigeva una risposta.

E mentre il legislatore, sempre più pavido ed intimorito, si trastulla senza costrutto, ecco il colpo di scena: è lo stesso Inquirente che detta a sé stesso regole volte sì a ridurre i danni collaterali più eclatanti dell’uso delle intercettazioni, ma –come dire- a costo zero, cioè senza alcun limite effettivo all’uso dello strumento; a cominciare, come ora vedremo, dal temuto controllo giurisdizionale del Giudice per le indagini preliminari.

In realtà, queste norme di autoregolamentazione –pedissequamente recepite dalle odierne “linee guida” del CSM- si traducono in null’altro che in una sensibile limitazione della autonomia valutativa della Polizia Giudiziaria rispetto al materiale intercettativo da essa raccolto; e dunque nella adozione di una serie di cautele volte ad impedire che già nei rapporti giudiziari con i quali la Polizia Giudiziaria informa il Pubblico Ministero del contenuto delle intercettazioni via via captate vi sia un disvelamento incontrollato di informazioni irrilevanti per le indagini ed inutilmente lesive della privatezza delle persone coinvolte.

Si tratta, intendiamoci bene, di accorgimenti certamente utili, perché è vero che una volta veicolato il contenuto di una intercettazione in un rapporto giudiziario, non c’è più verso di omissarlo, sin da quando quel rapporto dovrà necessariamente corredare –ad esempio- la richiesta di misure cautelari.

Perciò, il testo delle intercettazioni tra indagato e difensore non dovrà essere riportato, nemmeno per sintesi, né nelle relazioni né nei brogliacci; quelle private andranno catalogate come “conversazioni di tipo familiare”; quelle casuali con parlamentari solo indicate nei brogliacci con la dicitura “conversazione casualmente captata con parlamentare”; e così via. Sarà poi il Pubblico Ministero a valutarne la rilevanza, la legittimità, e la necessità investigativa della trascrizione. Benissimo, si tratta di cautele utili ed apprezzabili: ma del controllo sulle valutazioni del Pubblico Ministero, quando se ne parla? Insomma, la famosa e da sempre ostracizzata “udienza-stralcio”, nella quale è il Giudice che, sentite le parti, valuta quale sia il materiale utilizzabile e quale quello che dovrà essere eliminato, che fine ha fatto?

Schermata 2016-07-31 alle 19.46.26Ed ecco il punto: le linee guida ne fanno ovviamente cenno, manifestando tuttavia da subito timorose riserve. Il Fatto Quotidiano – e non a caso- si premura di sottolineare che, secondo Palazzo dei Marescialli, <<un consistente ricorso a questo strumento potrebbe determinare profili di insostenibilità organizzativa, afferenti la libertà personale, di competenza del giudice per le indagini. Tuttavia si riconosce l’utilità di attivarla nel corso delle indagini preliminari, in modo mirato e non massivo –dice proprio così, il CSM, qualunque cosa ciò possa significare- per garantire l’equo contemperamento degli interessi in gioco e il bilanciamento dei diritti di pari valore costituzionale, che entrano in contrapposizione>>.

Il bello è che qui si parla di una norma del codice formalmente vigente e non derogabile, ma dal primo giorno elusa scientificamente dalla unanime prassi giurisdizionale; norma che, siatene certi, non consente in alcun modo di distinguere “usi mirati e non massivi” della invece obbligatoria “udienza stralcio”.

Il segnale di questa operazione è dunque chiarissimo: rafforzare il dominio della materia nelle mani delle Procure, con qualche benevola attenzione in più a certi dati sensibili. Senza esagerare, però: e –soprattutto- senza Giudici tra i piedi. Complimenti, Presidente Legnini!

 

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